La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano https://nowbookmarks.com/story18519355/la-mejor-parte-de-reati-abuso-del-diritto