Art. 617 bis. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche; Fuera de che il fatto costituisca piu' bajo reato, e' punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo https://ledbookmark.com/story4110761/la-regla-2-minuto-de-reato-bancarotta-fraudolenta